FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA– 17/18 OTTOBRE 2026 – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA.

Data:
15 Ottobre 2026

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA– 17/18 OTTOBRE 2026 – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA.

In occasione della tradizionale festa in onore della “Madonna delle Misericordia”, che si svolgerà nei giorni di sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre 2026, nel centro storico di Sipicciano, con Ordinanza n. 58 RG n. 62 2026 sono stati prescritti i seguenti divieti e prescrizioni:

FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI


L’istituzione del divieto di transito e di sosta, con decorrenza
dalle ore 12:00 di domenica 18 ottobre 2026 e fino al termine
della processione religiosa, nelle seguenti vie e piazze:
– Via San Bernardino, dal tratto intersezione Via Ciro Menotti
e Piazza Umberto I;
– Parte di Piazza Umberto I.


FESTEGGIAMENTI CIVILI

  • L’istituzione del divieto di transito e di sosta in Piazza
    Umberto I, area “Belvedere”:
     Dalle ore 14:00 di venerdì 16/10/2026 alle ore 14:00 di
    lunedì 19/10/2026.
  • L’istituzione del divieto di transito e di sosta in Piazza
    Umberto I:
     Sabato 17/10/2026 dalle ore 16:00 alle ore 02:00 del
    18/10/2026;
     Domenica 18/10/2026 dalle ore 15:00 alle ore 24:00.
  • L’istituzione del divieto di transito temporaneo al passaggio
    del Corteo Storico:
     Via San Bernardino, dall’intersezione con via Montecalvello,
    a Piazza Umberto I.

IMPORTANTE

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN
CONTENITORI DI VETRO

È fatto divieto, nell’area interessata dai festeggiamenti e nelle
relative aree di accesso e pertinenza, di vendere, somministrare,
cedere o distribuire bevande contenute in bottiglie, bicchieri o
altri recipienti di vetro, nonché di consentire il consumo di
bevande in contenitori di vetro da parte degli avventori, per
tutta la durata delle manifestazioni.
Le bevande destinate alla vendita o alla somministrazione dovranno
essere fornite esclusivamente in contenitori alternativi al vetro,
idonei e conformi alla normativa vigente.
Il divieto si applica a tutti gli esercizi, operatori commerciali,
esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, organizzatori
e soggetti autorizzati presenti nel centro abitato del capoluogo:
Graffignano.
È altresì vietato introdurre e detenere, nell’aree degli eventi:
bottiglie e contenitori di vetro destinati al consumo di bevande.
Che la violazione delle disposizioni di cui al presente
provvedimento, qualora non si ravvisino aspetti di rilevanza
penale, sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25.00 ad € 500.00 (pagamento in misura ridotta € 200,00 –
Delibera di Giunta del 22/12/2022, n. 104) da applicarsi con i
criteri ed i principi di cui alla Legge 689/1981.

https://comune.graffignano.vt.it/wp-content/uploads/2026/10/Ordinanza-n.-58-RG-56-2026.pdf

Ultimo aggiornamento

15 Ottobre 2026, 07:47